Sergio Bartolommei*

G. Benagiano e S. Mancuso intervengono in questo stesso numero di “Bioetica. Rivista Interdisciplinare” sul Rapporto del “Comitato sulle pari opportunità tra uomini e donne” del Consiglio d‘Europa (Relatrice la deputata austriaca del gruppo socialista Gisela Wurm) dedicato all’ ”Accesso a un aborto legale e in condizioni di sicurezza in Europa”. Di quest’ultimo “Bioetica” ha pubblicato una traduzione (e un breve commento introduttivo) nel n. 2, 2008. Il punto 36 delle Conclusioni del Rapporto (7.2 del Sommario), poi approvato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio nella seduta del 16.04.2008 (Risoluzione 1607), sostiene che “l’Assemblea afferma il diritto di ogni essere umano, e in particolare delle donne, al rispetto della propria integrità fisica e alla libera disponibilità del proprio corpo. In tale contesto la scelta di fare ricorso o no a un aborto dovrebbe in ultima istanza essere lasciata alla donna, che dovrebbe disporre dei mezzi per esercitare effettivamente questo diritto”. La Risoluzione va in controtendenza rispetto al clima che si è determinato di recente nel nostro Paese a seguito della richiesta di moratorie sull’aborto e di ‘tagliandi’ alla L. 194/1978 sull’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) che avrebbero come prevedibilissimo risultato di ridurre ulteriormente gli spazi di autonomia decisionale riproduttiva delle donne. Nell’articolo che stiamo per discutere, tuttavia, i due autori contestano proprio che esista un “diritto delle donne all’interruzione volontaria di gravidanza” e sono del parere che “la Risoluzione 1607 va combattuta nella sua globalità”.
Assumendo il concetto di “diritto” nel senso lato di “pretesa o titolo morale valido” la domanda che qui ci poniamo è: con quali ragioni i due autori negano che quella all’aborto sia una pretesa valida? Di tali ragioni ne abbiamo individuate quattro, ma nessuna ci sembra cogente.
1. Un primo argomento è che la Risoluzione ricalcherebbe la  celebre sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 22.01.1973 che giudicò incostituzionali gran parte delle leggi statali e federali che vietavano o restringevano il ricorso all’IVG. La sentenza in parola è legata come noto allo storico processo Roe  contro Wade nel quale la Corte era chiamata a giudicare il  caso di una donna di 23 anni, Jane Roe, già madre di due figli, che intendeva interrompere la gravidanza di un terzo a causa delle precarie condizioni economiche. Il bimbo era già nato e dato in adozione quando fu emanata la sentenza. Essa riconobbe valida la pretesa di Jane di interrompere la gravidanza richiamandosi al diritto alla privacy come una delle espressioni della libertà personale garantita dal 14° Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Ciò significa che la Corte Suprema collegava la liceità dell’aborto al primato del diritto costituzionale di libertà di coscienza nel cui esercizio includeva anche la scelta della donna di terminare o interrompere la gravidanza.
Volendo scongiurare, come auspicano i due autori, una ‘deriva americana’ della regolamentazione dell’aborto in Europa (che nella stessa America ha conosciuto a dire il vero inquietanti “derive” di segno opposto, rappresentate dalle forti opposizioni di istituzioni e movimenti religiosi anti-abortisti) si tratterebbe ovviamente di dimostrare le ragioni del perché quella sentenza è moralmente invalida. Limitarsi come essi fanno a ricordare che è stata pronunciata in America e che l’Europa, seguendo la Risoluzione 1607, si incamminerebbe sulla stessa strada degli States, non aiuta a capire perché  avere incluso l’aborto tra i diritti costituzionali delle persone al controllo della propria capacità procreativa è una “deriva” (un esito degenere) che l’Europa dovrebbe evitare. Sostenere che “permettere come avviene nella grande maggioranza dei Paesi europei che una gravidanza possa essere interrotta in una serie di circostanze, di motivi e a determinate condizioni non vuole né può costituire l’affermazione di un diritto di abortire sempre dovunque e comunque” è una mossa persuasiva. Intanto con un uso retorico della lingua (“sempre, dovunque e comunque”) si orienta il lettore a pensare che negli Stati Uniti il diritto di abortire sancito dalla Corte fosse illimitato, trascurando di ricordare per esempio che veniva riconosciuto solo fino al momento in cui il feto diventa vitale (nel senso che può vivere fuori dell’utero materno). Inoltre e soprattutto si dà per risolto (in senso negativo) ciò che è in discussione,  vale a dire se la questione dell’aborto e delle condizioni che pregiudicano o restringono l’accesso delle donne al suo esercizio effettivo in Europa sia o no una questione di diritti della persona. Eppure esiste almeno un buon motivo per dubitare della validità di una risposta negativa.
La legge 194/78 che regolamenta la pratica dell’aborto in Italia ha già un titolo che molti riconoscono deludente o ambiguo: “Norme per la tutela sociale della maternità”. Fin dall’art. 1, inoltre, si dice che “Lo Stato…riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana fin dal suo inizio [..]. L’interruzione volontaria di gravidanza [..] non è mezzo per il controllo delle nascite”. Essa infine pone una serie di vincoli (dalla consulenza obbligatoria ripetuta al riconoscimento dell’obiezione di coscienza per i medici, che si attesta ormai su una media nazionale del 75% ; dalle pause di riflessione richieste alle donne prima di sottoporsi all’aborto all’allungarsi inevitabile dei tempi di attesa con le connesse complicazioni dell’intervento) che mettono in evidenza un elemento paradossale: una legge nata per regolamentare l’accesso all’aborto sembra finalizzata a scoraggiare un atto giudicato intrinsecamente negativo, concepito tutt’al più come una extrema ratio da utilizzare solo in via eccezionale (negli “stati di necessità”, come dicono gli autori) e nella consapevolezza di fare comunque qualcosa di moralmente sbagliato. E’ l’interpretazione della 194 in cui gli stessi due autori si riconoscono, quando sottolineano con enfasi che “tra gli scopi della nostra legge non c’è quello di far esercitare alle donne un inesistente diritto; c’è invece l’intento di aiutarle a rimuovere le cause della loro richiesta di abortire”. Ebbene, il Rapporto Wurm intende proprio denunciare questi limiti, ambiguità e incongruenze della legislazione, difendendo la scelta  dell’aborto come diritto al controllo della riproduzione da parte delle donne interessate. Che adottando questa strategia l’Europa (e l’Italia in particolare) possa spingersi nella direzione verso cui si sono mossi gli Stati Uniti nel 1973, sembra o un argomento retorico – chiamiamolo argomento ad Americam, se con “America” si intende la sentina di tutti i vizi – che di per sé non dimostra certo l’illiceità di questo orientamento, oppure un argomento che potrebbe mettere in difficoltà la logica dei nostri due autori, perché è grazie a questo orientamento (l’aborto come diritto costituzionale) che i giudici americani svolgono il ruolo di garanti supremi dei valori fondanti la convivenza civile.

2. Vero è che la sentenza della Corte Suprema americana del 1973 prescindeva da ragioni metafisiche circa lo statuto ontologico dell’embrione umano. Richiamandosi ai danni che alla donna possono venire dal vedersi imporre una gravidanza non desiderata, la Corte si limitava a riconoscere alle donne interessate, come già detto, il diritto costituzionale di controllare la propria capacità riproduttiva (anche) tramite l’aborto, senza entrare nel merito della controversa discussione sulla natura personale o meno del feto. E’ invece proprio su considerazioni metafisiche e ontologiche – ed è questo il secondo argomento dei nostri autori – che Benagiano e Mancuso basano la loro interpretazione dell’IVG. Prudenzialmente, a dire il vero, essi rifiutano di usare il termine “persona” o “essere umano” a proposito dell’embrione, riconoscendo che “sul significato di questi termini non c’è accordo”. Essi pensano tuttavia di sottrarsi ad ogni controversia sottolineando che con l’IVG quel che viene soppresso è comunque “vita umana”. Col semplice richiamo a questa nozione dal forte valore simbolico gli autori credono di poter suffragare il giudizio (a loro avviso non problematico) sulla IVG come “fatto negativo”, “tragedia” o  reato morale. Anzi essi sono del parere che intorno a questa presunta evidenza intellettuale possa compattarsi quella che chiamano una “grosse koalizion”, trasversale agli schieramenti politici e culturali e alla stessa distinzione tra laici e cattolici,  che tenga ferma la valutazione dell’aborto come estremo, deprecabile rimedio, non certo un “diritto”: non può darsi un  “ ‘diritto ad abortire’ perché non può esservi – se non in condizioni eccezionali, quali la legittima difesa – il diritto di sopprimere la vita umana”.
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Occorre tuttavia osservare che anche la nozione di “vita umana” usata a proposito delle fasi di inizio-vita degli esseri umani non è univoca ed è contesta di almeno due significati, uno empirico (l’appartenenza alla specie umana dell’embrione concepito dalla fusione di gameti di homo sapiens) e l’altro assiologico o normativo (l’attribuzione di un valore speciale alla vita dei membri della specie umana). E’ indubbio che il concetto di “vita umana” venga assunto dagli autori non in senso descrittivo o empirico, ma in senso valutativo. “Aggregato cellulare”, ad esempio, sarebbe una definizione più vicina al senso biologico di “vita umana”, ma gli autori si affrettano subito a specificare che “consideriamo inaccettabile definire l’embrione un semplice ’grumo di cellule’. Siamo quindi convinti che per tutti debba valere il principio che un embrione è una vita umana ai suoi inizi; nulla di più, nulla di meno”, sottintendendo che questo tipo di vita ha, forse per misteriosa essenza, una qualità sui generis rispetto ad altri tipi di vita. Che l’uso che essi fanno di “vita umana” non sia meramente biologico lo attesta il fatto che gli autori non negherebbero, presumibilmente, che anche le cellule umane, la cartilagine umana, la pelle umana, gli organi umani sono (in senso appunto biologico) “vita umana”, né mancherebbero di riconoscere che su questo materiale biologico noi interveniamo continuamente modificando, sostituendo e anche distruggendo. Pare dunque che il significato di “vita umana” a cui gli autori si riferiscono parlando dell’embrione sia meta-empirico. In quanto tale esso reintroduce surrettiziamente quell’implicazione (che dà la stura a interminabili controversie) che i due autori pensavano di aver neutralizzato astenendosi dal parlare dell’embrione come “persona”: una (presunta) intrinseca dignità di quella specifica forma di “vita umana” che è l’embrione che lo renderebbe sacro e intoccabile. Purtroppo però non è dato rinvenire alcun argomento giustificativo di questa presunta speciale qualità della “vita umana” che non sia l’alone di reverenza che circonda l’espressione e il riproporre, in modo dogmatico e circolare, che….”personalmente, siamo assolutamente convinti che non esista, né possa esistere un diritto ad abortire perché non può esservi…il diritto di sopprimere la vita umana”; oppure che “siamo quindi convinti che per tutti debba valere il principio che l’embrione è una vita umana”; o ancora che “per tutti deve quindi valere il principio che si tratta comunque di una vita che va protetta, non soppressa”, avendo noi da obbedire al “dovere supremo di difesa della vita” (umana) ecc. Il fatto che i convincimenti personali vengano enunciati con particolare, granitica verve e con toni apodittici e pseudo-inferenze (“quindi”) non rende però quei convincimenti meno personali e dunque bisognosi di giustificazione.
3. Il riferimento al presunto carattere “tragico” dell’aborto (terzo argomento) non sembra neppure esso una giustificazione sufficiente. L’enfasi che gli autori pongono nel sottolineare che “siamo assolutamente convinti” della tragicità dell’aborto e che “quindi” tutti dovrebbero pensare all’IVG come ad un “fallimento”, a “un fatto da condannare sempre sul piano morale”, è anzi anche in questo caso inversamente proporzionale al numero e alla forza degli argomenti con cui cercano di sostenere questa posizione.  Ne è prova la debolezza dell’idea che, ammesso l’aborto sia una “tragedia” o un fallimento, non possa mai essere un diritto. Basti qui dire che la conquista di molti diritti si accompagna o convive con interminabili tragedie (come il diritto all’igiene e alla sicurezza negli ambienti di lavoro, che non ha certo eliminato i disagi e le sofferenze di chi svolge il proprio mestiere in condizioni di grave insicurezza e nocività) e che una pratica che pure comporti costi e sofferenze (sottoporsi a una rischiosa operazione di cambiamento di sesso), in quanto scelta in libertà e autonomia resta nondimeno un diritto. D’altra parte, se le attività che comportano costi non potessero essere oggetto di diritti, vivremmo tutti in una condizione di insicurezza e precarietà maggiori e, nel caso della riproduzione, il diritto alla integrità e alla salute della donna non avrebbe mai prevalso sulla crudele pratica degli aborti clandestini. Quanto appena precede ci spinge a supporre che nell’articolo in discussione – come peraltro in genere nelle prese di posizione sull’argomento – non l’esperienza negativa dell’aborto renda moralmente illecita l’IVG, ma che il ritenerla in via di principio illecita conduca a enfatizzare gli aspetti di dramma e di tragedia dell’aborto.
Ovviamente non si vuol negare il carico di disagi e sofferenze che l’esperienza di un aborto può recare con sé a molte donne. Si vuol solo dire che gli autori, assumendo una preliminare e pregiudiziale visione dell’aborto come reato morale, tendono a accentuare unilateralmente il peso di questi aspetti negativi dell’IVG, trascurando però che sono pur sempre aspetti psicologici, e dunque dipendenti dai vissuti soggettivi, e che i vissuti soggettivi negativi possono alternarsi (o soggiacere) ad altri e opposti vissuti, per esempio quelli dell’aborto come liberazione da esiti fortemente indesiderati (come sono per molte donne i prodotti di concepimenti violenti o coatti). Fatto è, d’altra parte, che la 194/78 ha introdotto una facoltà, non un obbligo. E lo ha fatto tenendo anche presenti i vissuti – quelli sì – univocamente negativi che si verificavano quando non esisteva alcuna legge sull’IVG e le donne dovevano abortire senza anestesia, nell’insicurezza della clandestinità e nell’angoscia per la loro stessa integrità.
4. E’ vero che oggi l’aborto viene rivendicato non più solo come diritto (negativo) delle donne a non subire minaccia, danno e  costrizione (questo è il senso in cui per esempio anche un’associazione come Amnesty International ha ammesso la liceità dell’aborto), ma come diritto (positivo) alla salute sessuale e riproduttiva (e questo è invece il senso e la novità contenuti nel documento approvato dal Consiglio d’Europa). Per gli autori dell’articolo è proprio questo l’aspetto – ed è questo il quarto e ultimo argomento –  che più contrasterebbe con l’impianto della L.194/1978. A loro parere, come già detto, la 194 sarebbe più ispirata (e dovrebbe sempre più ispirarsi…) all’idea di “aiutare le donne a rimuovere le cause della loro richiesta di abortire” piuttosto che a consentire l’accesso libero all’esercizio di un “diritto” riproduttivo. Per gli autori, l’autentico ‘spirito’ della 194 è di indurre o rafforzare la percezione dell’aborto come ultima spiaggia, rimedio estremo, e non certo esplicazione di un diritto, data la sua natura di male intrinseco (“la grande maggioranza di coloro che si sottopongono ad una IVG, lo fa ben cosciente di fare qualcosa di negativo ed eticamente condannabile”). Al proposito essi citano il riferimento portante che in effetti nella 194 (art. 2) viene fatto alla legge istitutiva dei Consultori Familiari (405/1975) che avrebbero dovuto contribuire “a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione dello stato di gravidanza”. Concordando con alcune opinioniste di “Avvenire”, il quotidiano della CEI, gli autori ritengono che il problema cruciale di una legislazione che regolamenti l’IVG non sia quello di riconoscere all’aborto la caratteristica di diritto, ma, al contrario, di “costruire progetti comuni per raggiungere l’obbiettivo ideale di aborti tendenzialmente a zero”: chi si sottraesse a questo compito “si assumerebbe gravi responsabilità nei confronti del dovere supremo della difesa della vita”. Questi assunti meritano due ultime considerazioni.

    1.     La prima mira a mettere in luce che proprio la 405/75 a cui la 194   indubbiamente, tre anni dopo, si ispirerà, assegnava ai Consultori, oltre al ruolo di prevenzione degli aborti, anche il compito della “somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e della integrità fisica degli utenti”. La 194, da questo punto di vista e nonostante tutte le ambiguità e i limiti sinteticamente sopra richiamati, ha semplicemente realizzato i programmi della 405/75, dando corpo – attraverso l’accesso al controllo (negativo) della fertilità –  all’idea che la procreazione non è un dovere o un destino, ma una scelta connessa alla responsabilità dei ‘riproduttori’. Insistere come fanno i due autori sulla necessità di incrementare l’attività dei Consultori intesi come dissuasori pubblici delle donne che intendono ricorrere tra mille difficoltà  alla IVG (proprio le difficoltà messe in rilievo e denunciate dal Rapporto Wurm) significa moltiplicare gli ostacoli di un percorso già accidentato. O si crede che le donne ricorrano all’aborto a causa di presunti futili motivi, o si crede che l’IVG sia uno strumento per rafforzare il controllo delle capacità riproduttive. Nel primo caso l’aborto è un regalo concesso alle donne per mettere una toppa alle loro imprudenti ‘distrazioni’; nel secondo caso è uno strumento di esercizio della responsabilità, un modo di gestire la fertilità quando ciò sia connesso a problemi di salute, o legati alle condizioni economiche e sociali, o alle circostanze del concepimento (stupro e violenza), o alla fondata previsione di danni e malformazioni del concepito, o anche semplicemente ai programmi personali di pianificazione familiare. Se il controllo della fertilità è fra i diritti civili della persona, non c’è alcuna ragione per escludere l’IVG dal novero di tal diritti.
    2. La seconda osservazione mira a evidenziare che la giustificazione dell’aborto in termini di diritti riproduttivi e come articolazione del diritto generale alla salute è conseguente anche a una evoluzione delle tecniche di IVG che cambiano le circostanze e la natura dell’aborto. E’ un ordine di questioni che l’articolo che stiamo discutendo non prende purtroppo in considerazione, avendo come unico obbiettivo (pur condivisibile in linea di principio) caldeggiare la riduzione del numero degli aborti richiamandosi però a un astratto e ideologico “dovere supremo di difesa della vita”. Il riferimento è alla pillola abortiva detta RU486. Il mifepristone (nome del principio attivo della prima delle due pillole che vengono assunte per favorire l’espulsione del feto) consente oggi di sostituire all’aborto chirurgico quello chimico. Prescindendo qui dalla questione (alquanto drammatizzata) dei presunti danni della pillola abortiva, occorre dire che l’introduzione del metodo farmacologico segna un cambiamento non irrilevante nel modo di vivere e gestire l’IVG. La pratica si sposta intanto, almeno tendenzialmente, dall’Ospedale pubblico all’abitazione privata; ne sono protagonisti attivi, in secondo luogo, non più il consultorio, il personale medico, infermieristico ed ostetrico, ma la donna direttamente coinvolta; tutto il processo tende infine e soprattutto a cadere sotto l’esclusiva e diretta responsabilità di quest’ultima, conferendo alla diretta interessata maggior potere di controllo del proprio corpo e delle sue capacità riproduttive. La ‘privatizzazione’ e la semplificazione dell’intervento abortivo ne ridimensionano il carattere di ‘ultima spiaggia’ e ne evidenziano invece quello di esercizio responsabile della sessualità e della libertà procreativa. Attraverso il metodo farmacologico, insomma, la riproduzione diviene sempre più oggetto di scelta e di pianificazione volontaria piuttosto che crudo destino biologico. Come rendere al meglio, dal punto di vista morale, il significato di questi cambiamenti se non ricorrendo al linguaggio dei diritti civili delle persone?

5. Escludere la pertinenza del linguaggio dei diritti nei dibattiti sull’IVG può solo significare che si ritiene moralmente necessario che nella società si imponga un unico convincimento in merito all’aborto, vale a dire che si tratti di un’azione intrinsecamente malvagia. La “grosse koalizion” di cui parlano gli autori dovrebbe a loro dire tenere alta la bandiera dell’aborto come reato morale e impegnarsi per rafforzare anziché diluire e sciogliere i vincoli e le ‘difese’ che dal punto di vista giuridico circondano l’accesso all’ IVG. Non so se sfugga agli autori il rischio di questa strategia, in esplicito contrasto ovviamente con quanto auspicato dal Rapporto del Consiglio d’Europa: sacrificare a presunti “valori condivisi” la possibilità di individuare soluzioni giuridiche più ‘accoglienti’ e rispettose della pluralità dei punti di vista morali presenti nelle società democratiche – le uniche soluzioni in grado di tutelare la libertà e l’ autonomia decisionale delle persone in ambito sessuale e riproduttivo.
* Dipartimento di Filosofia, Università di Pisa e Consulta di Bioetica Onlus, sezione di Pisa